ADR 2025: ESENTE ≠ NESSUNA DOCUMENTAZIONE
Se il trasporto è esente dalle disposizioni dell’ADR, devo comunque indicarlo nel documento di trasporto?
È una convinzione piuttosto diffusa nel settore. Eppure, proprio le esenzioni ADR continuano a generare dubbi interpretativi che possono trasformarsi in contestazioni durante i controlli.
Uno dei quesiti più interessanti riguarda l’ADR 2025 e, in particolare, il paragrafo 5.4.1.1.21, che disciplina le informazioni supplementari da riportare nel documento di trasporto quando richieste da una disposizione speciale del capitolo 3.3, infatti è riportato che:
“Qualora, conformemente a una disposizione speciale del capitolo 3.3, siano necessarie informazioni supplementari, tali informazioni devono figurare nel documento di trasporto.”
La questione è tutt’altro che teorica.
Molti operatori si chiedono infatti se l’obbligo di integrare il documento di trasporto si applichi soltanto quando la disposizione speciale richiede espressamente un’indicazione aggiuntiva oppure anche quando la sua applicazione comporta l’esclusione del trasporto dal campo di applicazione dell’ADR.
Prendiamo come esempio il trasporto dell’amianto.
La Disposizione Speciale 168 prevede condizioni specifiche che, se rispettate, consentono di effettuare il trasporto senza che esso sia soggetto alle disposizioni dell’ADR.
A questo punto nasce il dubbio operativo:
Se il viaggio è esente dall’ADR se applico la DS 168, è opportuno riportare sul documento di trasporto una dicitura che evidenzi l’applicazione della disposizione speciale?
La risposta è sì.
Quando una disposizione speciale del capitolo 3.3 determina l’esclusione del trasporto dal campo di applicazione dell’ADR, bisogna riportare nel documento di trasporto una chiara indicazione del motivo per cui il trasporto non è soggetto alla normativa.
Nel caso dell’amianto, ad esempio, può essere utilizzata la seguente formulazione:
“Trasporto non soggetto alle disposizioni dell’ADR in accordo con la Disposizione Speciale 168.”
Perché questa indicazione è importante?
1) rende immediatamente comprensibile la motivazione dell’esenzione;
2) facilita le attività di controllo da parte degli organi competenti;
3) riduce il rischio di contestazioni o interpretazioni difformi;
4) documenta correttamente il percorso logico seguito dall’operatore;
5) dimostra la corretta applicazione della disposizione speciale invocata.
Inoltre, una cosa che molti operatori (soprattutto i trasportatori) dimenticano è che le disposizioni speciali non devono essere considerate come strumenti per “uscire dall’ADR”.
Infatti, quando è prevista per una data merce pericolosa una disposizione speciale, la sua applicazione (per intero e così come riportata, ovvero senza strane interpretazioni) è obbligatoria.
Ed è proprio qui che si misura la differenza tra una semplice conoscenza delle regole ADR e una loro applicazione realmente professionale.
