FILTRI DELL’OLIO EER 16 01 07*

Il “segreto” della classificazione ADR dei filtri dell’olio, non è nel codice CER

“Perché la Convenzione di Basilea rappresenta un passaggio fondamentale che molti produttori di rifiuti ignorano”.

INTRODUZIONE

È risaputo, da “sempre”, che quando bisogna “spedire” (avviare a smaltimento) i propri rifiuti pericolosi e questi, per uno “sfortunato caso” (direbbe qualcuno) sono soggetti anche alle regole ADR, ci sono solo tre possibilità:

1)      Mi faccio i fatti miei sperando che nessuno fermi il camion e/o ne capisca in caso di controllo e non barro la voce ADR sul FIR;

2)      Metto un numero ONU che mi suggerisce il trasportatore o il “cugino” di turno con le indicazioni che ha messo lui sul FIR;

3)      Chiamo il consulente ADR (se ne ho uno, oppure ne pago uno per la sua consulenza) e mi faccio fare una diagnosi se il rifiuto innanzitutto sia soggetto o meno al Reg. ADR e in caso affermativo tutte le “prescrizioni” a cui devo assolvere al fine di non incorrere in sanzioni e/o fermi operativi.

IL RUOLO E LE RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE (SPEDITORE)

Ora, ricordiamo che ai sensi dell’art.193, comma 17, del D.Lgs. 152/2006 è così citato:

“Nella compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.”

A questo, poi, si aggiunge anche che la classificazione delle merci pericolose (tra cui anche i rifiuti) da avviare al trasporto, nonché la loro rispondenza a quanto prescritto dall’accordo ADR, rientra nelle responsabilità dello speditore (il produttore del rifiuto):

1.4.2.1.1 Lo speditore di merci pericolose ha l’obbligo di presentare al trasporto una spedizione conforme alle disposizioni dell’ADR. Nell’ambito del 1.4.1 deve in particolare:

(a) assicurarsi che le merci pericolose siano classificate e autorizzate al trasporto conformemente all’ADR;

(b) fornire al trasportatore informazioni e dati in una maniera tracciabile, e, se necessario, i documenti di trasporto e i documenti di accompagnamento richiesti (autorizzazioni, approvazioni, notifiche, certificati, ecc.), con particolare riguardo alle disposizioni del capitolo 5.4 e delle tabelle della parte 3;

[…]

IL CASO DEI FILTRI DELL’OLIO – EER 16 01 07*

Il codice EER 16 01 07* identifica filtri dell’olio. Il rifiuto è costituito da una matrice metallica/cartuccia filtrante che contiene residui di olio minerale usato. La pericolosità deriva normalmente dall’olio trattenuto nel filtro.

E qui inizia già una prima “complicazione”: l’olio esausto contenuto nei filtri è pericoloso? E quale HP è “corretto” attribuire al filtro nella sua interezza perché contiene residui di olio esausto?

Premesso che la classificazione degli oli esausti (e degli oli minerali in generale) verrà trattata in un articolo dedicato prossimamente (piccolo spoiler: ne vedremo delle belle perché passeremo dal report del CONCAWE, alle linee guida ISS, CLP,…..), adesso per avviarci alla fine della questione, ovvero se i filtri dell’olio sono da classificarsi come pericolosi ai fini del trasporto ADR oppure no (e, vi faccio notare che ancora non abbiamo parlato di ADR e che siamo ancora alla “classificazione ambientale” di questo rifiuto) e semplificando, possiamo avere solo due possibili scenari:

1)      Gli “oli” contenuti nei filtri sono classificati pericolosi tenendo presente le considerazioni fatte sulla base dei criteri di classificazione delle sostanze pericolose indicati nella tabella 4.1.0, nella figura 4.1.1 e al paragrafo 4.1.2.4 che sono riportati alla parte 4 dell’Allegato I al Regolamento 2008/1272/CE (CLP) e, quindi, traducendo in parole povere, possono essere classificati H413 a seguito della valutazione su indicata;

2)      Oppure, “oli” contenuti nei filtri vengono classificati pericolosi H400 e/o H410 e/o H411.

Inoltre, una volta “classificati” gli oli (o meglio, i loro residui) contenuti nei filtri, bisogna procedere con l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo “HP” e qui la faccenda si complica ulteriormente, perché la caratteristica di pericolo HP14 (ma in generale ovviamente per tutte le caratteristiche di pericolo che vengono attribuite ai rifiuti) nel caso in cui venga attribuita al rifiuto in esame, deve “essere” giustificata da una motivazione tecnico-scientifica che prescinda dal semplice “principio di precauzione” (in merito ho pubblicato un posto qualche giorno fa).

Una volta fatto anche questo passaggio, ipotizziamo che siamo arrivati alla conclusione “giustificata” (da parte del produttore, di un laboratorio di analisi, ….) che i filtri in questione siano pericolosi perché gli è stata attribuita la caratteristica di pericolo HP14, adesso possiamo classificarli per l’ADR?

La risposta è: adesso possiamo procedere con la verifica se tali “merci pericolose” siano assoggettati anche alla norma sul trasporto di merci pericolose su strada (ADR).

LA CLASSIFICAZIONE ADR (PARTE 1)

la prima domanda che molti si pongono una volta avuto il certificato di analisi di un rifiuto pericoloso prodotto all’interno della propria azienda è:

“Qual è la quaterna fortunata (numero ONU) da giocare su tutte le ruote affinchè non abbiamo problemi in caos di controllo da parte della stradale durante il trasporto di questi rifiuti dalla nostra azienda all’impianti di smaltimento?

Come in un gioco a quiz a premi, alcuni (consulenti, trasportatori) pensano che se premono subito il pulsante e rispondono: “OVVIAMENTE, UN 3077”, abbiamo vinto qualcosa. Il problema non è se è corretto o meno questo numero ONU, ma da dove scaturisca tale “certezza” nella risposta.

Perché, molti dimenticano (o non sanno) che NON tutti i rifiuti classificati HP14 sono soggetti all’ADR!!!

Infatti, non è la caratteristica di pericolo “HP” che decreta se un rifiuto pericoloso è soggetto o meno alla norma ADR, ma se le “sostanze” che sono contenute in quel rifiuto pericolose, risultano esserlo anche per il Reg. ADR (il discorso è molto più complicato e vasto, ma per il momento accettatelo per “fede” perché se no non arriveremo MAI alla fine e allo scopo di questo articolo).

Riprendendo quanto riportato ai punti 1) e 2) al paragrafo precedente, otteniamo (adesso ai fini della classificazione ADR) due scenari completamente opposti:

1)             Gli “oli” contenuti nei filtri sono classificati pericolosi tenendo presente le considerazioni fatte sulla base dei criteri di classificazione delle sostanze pericolose indicati nella tabella 4.1.0, nella figura 4.1.1 e al paragrafo 4.1.2.4 che sono riportati alla parte 4 dell’Allegato I al Regolamento 2008/1272/CE (CLP) e, quindi, traducendo in parole povere, possono essere classificati H413 a seguito della valutazione su indicata:

QUESTO SIGNIFICA: ADR MAI

2)             Gli “oli contenuti nei filtri vengono classificati pericolosi H400 e/o H410 e/o H411 (che useremo per il resto di tutta la trattazione):

QUESTO SIGNIFICA: ADR “NI”

Perché, tanto potrebbe essere NON soggetto all’ADR, o (per i più “sentimentali” a voler mettere 4 numeri, POTREBBE (quindi, è una possibilità e non un obbligo) essere soggetto all’ADR classificato con il numero ONU 3077.

ATTENZIONE: lo scrivo in “grassetto” perché sia chiaro che NON sto dando ragione agli amanti del 3077 (e del 3082) di essere stati bravi ad aver azzeccato la quaterna fortunata, ma che TUTTO VA’ SEMPRE GIUSTIFICATO,  perché “buttare” lì 4 numeri usciti dal pallottoliere, si rischia di incorrere in sanzioni (SPECIALEMNTE E SOPRATTUTTO LO SPEDITORE (IL PRODUTTORE))!!!!

Continuando con la nostra analisi, e prendendo in considerazione solo il caso 2)(per ovvi motivi di questa trattazione), dobbiamo introdurre un altro concetto (poco conosciuto ai più) che è quello di oggetto ai sensi dell’ADR:

2.1.5.1 […]

Ai fini della presente sezione, con il termine “oggetto” si intendono macchinari, apparecchi o altri dispositivi contenenti uno o più merci pericolose (o residui di tali merci) che formano parte integrante dell’oggetto, necessari per il suo funzionamento e che non possono essere rimossi per il trasporto.

[…]

Quindi (e SPERO) che tutti siano d’accordo che un filtro d’olio NON può essere classificato come un “oggetto” ai sensi dell’ADR vista la definizione su riportata (e sulla scorta dei documenti pubblicati sul sito dell’UNECE l’anno scorso (ECE-TRANS-WP15-AC1-2025-GE-INF.38e)).

CONCLUSIONE: ADR NO

L’ADR, però, riporta anche:

2.1.3.9 I rifiuti che non rientrano nelle classi da 1 a 9 ma che sono contemplati dalla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione, possono essere trasportati con i N ONU 3077 e 3082.

È una possibilità (e non un obbligo!!!) quello previsto dall’ADR per alcuni rifiuti, vuol dire che dobbiamo verificare se i filtri dell’olio rientrano nella convenzione di Basilea.

LA CLASSIFICAZIONE ADR (PARTE 2)

LA CONVENZIONE DI BASILEA E LA CLASSIFICAZIONE SISTEMATICA DEI RIFIUTI E DEI FILTRI DELL’OLIO

La presente trattazione valuta la possibile classificazione, ai fini della Convenzione di Basilea e della disciplina UE sulle spedizioni di rifiuti, del rifiuto identificato nell’Elenco Europeo dei Rifiuti come EER 16 01 07* – filtri dell’olio.

L’art. 1 (Campo di applicazione della Convenzione) stabilisce che, ai fini della Convenzione, è riportato quanto segue:

1.  Sono considerati «rifiuti pericolosi» ai sensi della presente Convenzione i seguenti rifiuti che sono oggetto di movimenti oltre frontiera:

a)    i rifiuti appartenenti a una delle categorie ché figurano nell’allegato I, tranne quelli che non hanno nessuna caratteristica fra quelle indicate nell’allegato III; e

b)    i rifiuti ai quali non si applicano le disposizioni del capoverso a), ma che sono definiti o considerati pericolosi dalla legislazione interna della Parte che è Stato d’esportazione, d’importazione o di transito.

Mentre, all’art. 2 (Definizioni) si ha che:

Ai sensi della presente Convenzione:

1.  per «rifiuti» si intendono le sostanze o gli oggetti che si eliminano, che si ha l’intenzione di eliminare o che si è tenuti a eliminare in virtù delle disposizioni del diritto nazionale.

Quindi, la nostra trattazione dovrà prevedere per prima  cosa la verifica del capoverso a) dell’art. 1 della convenzione. Nel caso in cui non siano soddisfatte le condizioni del capoverso a) si procederà con la verifica delle condizioni del capoverso b) e poi trarre le dovute conclusioni.

Quindi, iniziamo!

ANALISI E VERIFICA DELLE CONDIZIONI DEL CAPOVERSO a) ALL’ART. 1 DELLA CONVENZIONE DI BASILEA

1.  Sono considerati «rifiuti pericolosi» ai sensi della presente Convenzione i seguenti rifiuti che sono oggetto di movimenti oltre frontiera:

a)         i rifiuti appartenenti a una delle categorie ché figurano nell’allegato I, tranne quelli che non hanno nessuna caratteristica fra quelle indicate nell’allegato III

Dalla lettura dell’Allegato I, non si rinvengono categorie a cui ascrivere il rifiuto costituito dai filtri olio.

Però (volendo essere critici e scrupolosi fino alla fine), nelle note aggiunte alla fine dell’Allegato I, con decisione IV/9, è precisato che:

a) Per facilitare l’applicazione della Convenzione e fatti salvi i capoversi b), c) e d), i rifiuti elencati nell’allegato VIII sono considerati come pericolosi ai sensi del capoverso a) dell’articolo 1 paragrafo 1 della Convenzione, e i rifiuti elencati nell’allegato IX non figurano nel capoverso a) dell’articolo 1 paragrafo 1 della Convenzione.

b) L’iscrizione di un rifiuto nell’allegato VIII non esclude che in alcuni casi si ricorra all’allegato III per dimostrare che un rifiuto non è pericoloso ai sensi del capoverso a) dell’articolo 1 paragrafo 1 della Convenzione.

c) L’iscrizione di un rifiuto nell’allegato IX non esclude che in certi casi si consideri quest’ultimo come pericoloso ai sensi del capoverso a) dell’articolo 1 paragrafo 1 della Convenzione, se il rifiuto in questione contiene una materia figurante nell’allegato I in quantità sufficiente per presentare una caratteristica di pericolo giusta l’allegato III.

d) Gli allegati VIII e IX non incidono sull’applicazione del capoverso a) dell’articolo 1 paragrafo 1 della Convenzione, ai fini della caratterizzazione dei rifiuti.

Analizzando, comunque, l’Allegato IX, non si evince nessuna “voce” a cui possa corrispondere il rifiuto costituito dai filtri olio. Ne consegue, che il capoverso a) all’art. 1 della Convenzione di Basilea NON può essere applicato per la classificazione, ai fini della stessa Convenzione, del rifiuto costituito dai filtri olio.

ANALISI E VERIFICA DELLE CONDIZIONI DEL CAPOVERSO b) ALL’ART. 1 DELLA CONVENZIONE DI BASILEA

1.  Sono considerati «rifiuti pericolosi» ai sensi della presente Convenzione i seguenti rifiuti che sono oggetto di movimenti oltre frontiera:

[…]

b)    i rifiuti ai quali non si applicano le disposizioni del capoverso a), ma che sono definiti o considerati pericolosi dalla legislazione interna della Parte che è Stato d’esportazione, d’importazione o di transito.

Pertanto:

–          visto che l’Italia è tra i Paesi contraenti l’ADR;

–          visto che l’Italia ha ratificato la Convenzione di Basilea mediante la Legge 18 agosto 1993, n. 340, che ne ha disposto la piena ed intera esecuzione nell’ordinamento nazionale ed è stata successivamente confermata dalla ratifica dell’Emendamento alla Convenzione mediante la Legge 15 ottobre 2008, n. 175.;

–          vista l’attuale formulazione della definizione di “rifiuto” ai sensi del D.LGS 152/06 e s.m.i., come riportata all’articolo  all’art. 183, comma 1, lettera a), è la seguente: “Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”);

–          vista la definizione di “rifiuto pericoloso” ufficiale e vigente riportata all’art. 183, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 152/2006: “Rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all’Allegato I della Parte Quarta del presente decreto”;

–          visto che il rifiuto costituito dai filtri dell’olio sono considerati e classificati pericolosi (16 01 07*) secondo Elenco Europeo dei Rifiuti (EER), contenuto nell’Allegato alla Decisione 2000/532/CE, come modificata dalla Decisione 2014/955/UE e recepita in Italia nell’Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006;

si può ritenere, che i filtri d’olio sono considerati «rifiuti pericolosi» ai sensi dell’art. 1 capoverso b) e dell’art. 2 della Convenzione di Basilea.

Quindi, nel caso in cui ci si volesse avvalere della possibilità indicata al 2.1.3.9 dell’ADR, i filtri dell’olio “possono” essere trasportati e, quindi, classificati, con il numero ONU 3077.

CONCLUSIONI

Arrivati a questo punto, non credo che ci sia bisogno di aggiungere nient’altro, ma se proprio vi state chiedendo cosa fare allora, per classificare i Vs rifiuti correttamente ai fini del Reg. ADR (sempre che siano assoggettati allo stesso), la risposta è semplice:

“Nominate un consulente ADR (DGSA) “preparato” (ANCHE SE COSTOSO!!!)”