L’ESENZIONE ADR 1.1.3.6 TI ESENTA SOLO IN PARTE

“Se trasporto sotto i 1000 kg sto a posto con l’ADR!!!”

L’inganno dell’ADR 1.1.3.6: quando l’esenzione ti esenta in modo “parziale”

“Stiamo sotto i 1.000 kg, quindi l’ADR non si applica.”

Se avessi ricevuto un euro ogni volta che ho sentito questa frase durante una consulenza o un audit, probabilmente oggi avrei cambiato mestiere.

E invece continuo a occuparmi di ADR.

Anche perché questa è probabilmente una delle affermazioni più diffuse e, allo stesso tempo, più sbagliate nel settore del trasporto di merci pericolose.

L’esenzione prevista dal paragrafo 1.1.3.6 ADR viene spesso interpretata come una sorta di “liberi tutti”: niente ADR, niente obblighi, niente responsabilità.

In realtà l’ADR dice esattamente il contrario.

## L’esenzione 1.1.3.6 è parziale, non totale

Il paragrafo 1.1.3.6 ADR introduce una deroga legata alle quantità trasportate per unità di trasporto.

Quando il quantitativo complessivo delle merci pericolose rimane entro i limiti previsti dalle categorie di trasporto e dal relativo sistema di calcolo, alcune disposizioni ADR cessano di applicarsi.

Ma attenzione.

Alcune disposizioni. Non tutte.

Il trasporto continua infatti ad essere un trasporto di merci pericolose soggetto all’ADR.

Non si tratta di una esclusione dall’ADR, bensì di una esenzione parziale.

Ed è proprio qui che nasce l’equivoco.

## Cosa continua ad applicarsi?

Anche quando si opera in esenzione ai sensi del paragrafo 1.1.3.6 ADR continuano ad applicarsi numerose disposizioni fondamentali, tra cui:

✅ corretta classificazione della merce pericolosa;

✅ utilizzo degli imballaggi conformi alle prescrizioni ADR;

✅ marcatura ed etichettatura dei colli;

✅ rispetto delle istruzioni di imballaggio;

✅ compilazione della documentazione di trasporto;

✅ disposizioni relative al carico, allo scarico e allo stivaggio;

✅ formazione del personale coinvolto nel trasporto.

In pratica possono venir meno alcuni obblighi tipici del regime ADR completo, come il certificato di formazione professionale ADR del conducente previsto dal capitolo 8.2, l’apposizione dei pannelli arancioni e alcune dotazioni del veicolo previste dal capitolo 8.1.

Ma il trasporto continua ad essere disciplinato dall’ADR.

## Niente patentino ADR non significa niente formazione ADR

Qui troviamo un altro errore molto frequente.

Molti operatori affermano:

> “Se l’autista non deve avere il patentino ADR, allora non serve alcuna formazione.”

Anche questa conclusione è errata.

Il fatto che il conducente possa beneficiare dell’esenzione dal certificato ADR previsto dal capitolo 8.2 non elimina l’obbligo di formazione previsto dal capitolo 1.3 ADR.

Il paragrafo 1.3.1 ADR stabilisce infatti:

> “Le persone impiegate dai partecipanti al trasporto di merci pericolose le cui mansioni riguardano il trasporto di tali merci devono essere formate in relazione alle loro responsabilità e funzioni.”

Il paragrafo 1.3.2 ADR prevede inoltre che la formazione comprenda:

* una formazione generale sulle prescrizioni ADR;

* una formazione specifica in funzione delle mansioni svolte;

* una formazione in materia di sicurezza e gestione delle emergenze.

L’ADR precisa inoltre che il personale non ancora formato può operare soltanto sotto la supervisione diretta di una persona adeguatamente formata.

Tradotto in termini pratici:

l’autista può non avere il patentino ADR, ma deve comunque essere formato ai sensi del capitolo 1.3 ADR e l’azienda deve essere in grado di dimostrarlo.

E il FIR? Anche qui molti sbagliano

L’equivoco emerge frequentemente anche nella gestione dei rifiuti pericolosi.

Molti ritengono che, essendo il trasporto effettuato in esenzione 1.1.3.6, non sia necessario riportare nel FIR le informazioni ADR.

Anche questa interpretazione non è corretta.

L’esenzione prevista dal paragrafo 1.1.3.6 non modifica la classificazione della merce, non elimina il numero ONU e non trasforma il trasporto in un trasporto “non ADR”.

Il trasporto continua ad essere soggetto all’ADR, seppure in regime agevolato.

Per questo motivo, nella compilazione del FIR secondo le istruzioni operative RENTRI, devono essere riportate le informazioni ADR previste per il trasporto della merce pericolosa.

Ma c’è un aspetto ancora più importante.

## L’esenzione non si presume. Si dimostra.

Molti operatori sanno di essere “sotto i 1.000 punti”.

Pochi sono realmente in grado di dimostrarlo.

Il documento di trasporto ADR deve riportare le informazioni previste dal paragrafo 5.4.1.1.1 ADR, tra cui il numero ONU, la designazione ufficiale di trasporto, la classe di pericolo ed eventuali ulteriori indicazioni richieste dalla norma.

Queste informazioni consentono di individuare la corretta categoria di trasporto prevista dal paragrafo 1.1.3.6.3 ADR e quindi di verificare la corretta applicazione dell’esenzione.

Per questo motivo il trasportatore deve essere sempre in grado di dimostrare:

✅ il quantitativo netto delle merci pericolose trasportate;

✅ la categoria di trasporto attribuita;

✅ il coefficiente previsto dal paragrafo 1.1.3.6.3 ADR;

✅ il risultato del calcolo effettuato.

Perché il limite dei 1.000 punti non è una dichiarazione.

È un risultato che deve poter essere verificato.

E in caso di controllo, l’onere della prova ricade sempre su chi applica l’esenzione.

Il vero rischio

Il problema nasce quando si confonde una semplificazione normativa con una esclusione normativa.

È proprio in queste situazioni che emergono le non conformità più frequenti:

* autisti privi della formazione ADR prevista dal capitolo 1.3;

* documentazione incompleta;

* FIR compilati in modo non conforme;

* colli etichettati in modo errato;

* imballaggi non conformi;

* assenza della documentazione che giustifica il calcolo dell’esenzione.

Tutte violazioni che restano tali anche quando il trasporto è sotto i 1.000 punti.

## La domanda giusta

La domanda non dovrebbe essere:

“Sono sotto i 1.000 punti?”

La vera domanda dovrebbe essere:

“Quali disposizioni ADR continuano ad applicarsi al mio trasporto?”

Perché il paragrafo 1.1.3.6 non è una scorciatoia per evitare l’ADR.

È uno strumento che consente di semplificare alcuni adempimenti mantenendo inalterato l’obiettivo principale della normativa: garantire la sicurezza del trasporto di merci pericolose.

Ed è proprio qui che si nasconde il più grande inganno del 1.1.3.6.

Sotto i 1.000 “punti” non significa fuori dall’ADR.

Significa semplicemente essere in un regime ADR semplificato.

E tra “ADR semplificato” e “ADR non applicabile” c’è una differenza enorme.

Una differenza che, durante un controllo, può fare la differenza tra conformità e sanzione.